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nautica
La patente nautica è obbligatoria:
• Per i natanti:
a) quando la potenza del motore installato a bordo è
superiore a 30 KW o a 40,8 CV (1KW = 1,36 CV) o abbiano
una cilindrata superiore:
• a 750 cc, se a carburazione a due tempi;
• a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
• a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
• a 2000 cc, se diesel.
b) quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la
navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei
miglia dalla costa.
c) per gli acquscooter è stato chiarito che la patente
è obbligatoria quando il motore a bordo supera la
potenza e le cilindrate indicate alla precedente lett. a)
contrario.
• Per le navi da diporto: (sempre).
Le patenti nautiche abilitano:
a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) alla navigazione senza alcun limite.
La patente nautica è unica e abilita
al comando delle unità da diporto (fino a 24 m.)
a motore, a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.
A richiesta dell'interessato, la patente può essere
limitata al solo comando di unità da diporto a motore,
per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla
costa.
Nota: In attesa della nuova normativa, le patenti nautiche
sono rilasciate in relazione al tipo di propulsione (vela
e motore).
Per i portatori di handicap non è
prevista alcuna patente speciale. Il regolamento consente
ai disabili di conseguire la patente in relazione alle loro
minorazioni fisiche.
Nota: Coloro che sono in possesso della patente per nave
da diporto possono comandare anche le altre unità
(imbarcazioni e natanti) a motore, a vela con motore ausiliario
e motovelieri.
Procedura per ottenere la patente
nautica
La normativa sulle patenti nautiche, di
cui al D.P.R n. 431 del 9.10.1997, è improntata alla
semplificazione delle procedure e alla trasparenza amministrativa.
Il modello di domanda è unico e può essere
utilizzato per la presentazione delle richieste per:
• l'autocertificazione dei dati personali e la comunicazione
di cambio di residenza;
• l'ammissione agli esami e per ottenere l'estensione dell'abilitazione
alla navigazione;
• il rilascio della patente - senza esame - al personale
militare;
• il rilascio della patente alle persone munite di una qualifica
professionale marittima;
• il rilascio del duplicato della patente (smarrita, distrutta
o deteriorata);
• la convalida della patente.
• la sostituzione della vecchia patente con il nuovo modello.
Maggiori informazioni per il conseguimento
delle patenti nautiche possono essere richieste alle autorità
marittime o alle Sezioni della Lega Navale.
• Validità: La
patente nautica ha una validità di 10 anni dalla
data del rilascio o del rinnovo. Il periodo è ridotto
a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo
abbiano superato il 60° anno di età. Per le patenti
speciali, rilasciate ai portatori di handicap, il periodo
di validità è indicato nel documento.
• Rinnovo delle patenti nautiche
scadute: la patente nautica scaduta può
essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'Ufficio marittimo
o quello Provinciale (ex M.C.T.C) che l'ha rilasciata, senza
tener conto della data di scadenza; la convalida può
essere richiesta anche prima della sua scadenza. Nel caso
di più abilitazioni, riportate nello stesso documento
o in documenti separati, che hanno gli stessi limiti di
navigazione, la domanda va presentata all'Ufficio che ha
rilasciato l'ultima abilitazione che provvede ad unificarle.
Note: chi comanda un'unità da diporto con la patente
scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa da
Euro 207 a Euro 1033.
(informazioni tratte da www.leganavale.it)